Art. 1.
(Rimborsi spese ed indennità corrisposti ai volontari)

      1. Le indennità di trasferta, il rimborso delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio documentate o le indennità chilometriche ed i rimborsi forfettari di spese, nel limite massimo annuo di 3.500 euro, corrisposti dagli enti locali e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai volontari per le attività di volontariato prestate, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.
      2. Le indennità di trasferta, nel limite, ridotto alla metà, stabilito per i lavoratori dipendenti, competono per le prestazioni rese dal percipiente fuori dal comune di propria residenza.